Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che può portare a conseguenze economiche significative per chi lo propone. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di una nota città italiana. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale provvedimento direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato favorevole, concludendosi con una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, ad esempio perché presentato fuori termine, per motivi non consentiti, o perché privo di una motivazione specifica e pertinente.
L’ordinanza in esame non entra nei dettagli dei motivi specifici di inammissibilità, ma applica una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Condanna
La motivazione alla base della condanna economica è di natura puramente processuale. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, la legge stabilisce che il proponente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per i costi generati da un’impugnazione che non avrebbe dovuto essere proposta; dall’altro, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata conferma un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è un mero tecnicismo, ma un provvedimento con pesanti implicazioni. Chi intende impugnare una sentenza deve essere consapevole che, in caso di inammissibilità, andrà incontro a una sicura condanna economica. Ciò sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un legale esperto, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione prima di procedere.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito nell’ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione è prevista dalla legge come deterrente contro la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, per compensare i costi del sistema giudiziario e per finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 13/12/1999
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di FIRENZE
rdato avviso alle parte
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di COGNOME NOME NOME vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. pr pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2
bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 10
per cui il -0ubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attine
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazion richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali
pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza c{R GLYPH
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volontà dell’imputatd6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a prop una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazio
tra quanto richiesto e la snetenza;
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.01.2025.