Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANREMO il 19/12/1991
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia;
– Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di
giustificazione dello stato di necessità, è inammissibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente
disattese dalla Corte di merito, ed omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del
17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv.
243838);
– Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025