Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21404 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BORDIGHERA il 22/06/1986
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato che il motivo, con cui si è chiesta l’applicazione della
continuazione ex
art. 81 cpv. cod. pen. tra i fatti di cui al presente procedimento e il reato di rapina impropria, per cui era stato condannato con sentenza
irrevocabile, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale
l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da precisi elementi indizianti, tra i quali la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi (v.,
ex multís,
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652). Nel caso di specie, la
Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcun elemento che consentiva di ritenere che «l’imputato, quando commise la rapina, si proponesse, almeno a grandi linee, di usare violenza o di minacciare oltre due mesi dopo agenti della polizia penitenziaria in conseguenza del dispetto provocato in lui dal fatto di non poter essere accompagnato al più presto in infermeria»;
ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente