Ricorso inammissibile: la Cassazione condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti di forma e di sostanza. Se ciò non avviene, il risultato può essere una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale e delle sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 1° luglio 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Il supremo collegio, riunitosi in udienza il 3 marzo 2025, ha esaminato il caso dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. Con un’ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei presupposti necessari per procedere a un esame più approfondito. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non sono esplicitate nel breve dispositivo, ma solitamente questa decisione deriva da vizi come la tardività del ricorso, la non conformità dei motivi a quelli consentiti dalla legge, o la manifesta infondatezza delle censure proposte.
Le Motivazioni e le Conseguenze Economiche
La motivazione alla base della decisione, sebbene non dettagliata nel testo dell’ordinanza, risiede implicitamente nella violazione delle norme che regolano l’accesso al giudizio di Cassazione. La conseguenza diretta e inevitabile di una declaratoria di ricorso inammissibile è l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
La Corte ha infatti stabilito due condanne distinte:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Questa seconda condanna ha una chiara funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a casi in cui si lamentino precise violazioni di legge. La presentazione di un ricorso privo dei requisiti richiesti non solo non porta ad alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche conseguenze economiche certe e gravose. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere il percorso del giudizio di legittimità, per evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore onere economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto della questione (il merito), ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando che l’impugnazione non rispetta i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per poter essere giudicata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una funzione deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o non conformi alla legge, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza una reale prospettiva di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MANFREDONIA il 25/12/1984
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36563/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico uffi
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censur correttamente valutate dalla Corte e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto
motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 4. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.