Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a TORINO il 30/05/1979
COGNOME nato a BRESCIA il 30/12/1981
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22038/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- cod. pen.);
GLYPH
-k- cp
Kes uyitu -~
Esaminati i motivi del ricorso proposto2e1l’interesse degli imputati, relativi al giu responsabilità e, per la sola Innocenti, alla violazione del divieto di reformatio in pei
riguardo agli aumenti inflitti per continuazione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli sulla responsabilità,
GLYPH
non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la qual
obiettivamente non si confrontano (pagg. 4 e ss.), e, quanto a quello relativo alla violazione divieto di reformatio in peius, perché manifestamente infondato, avendo la Corte, al di là de
imprecisioni formali di calcolo, nella sostanza inflitto un aumento di pena per continuazi complessivamente uguale a quello determinato dal Tribunale (30 giorni di reclusione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ° ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.