Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECUI CODICE_FISCALE nato il 09/06/1996
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME(ssm ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna
pronunciata per il reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, lett.g), d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma
5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017
che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba
essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Consigliere estensore
Così deciso il 20 maggio 2025