Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22785 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMBIOLO il 02/08/1974
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.187, comma
8, d.lgs. n.285/1992.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente
infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso
la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete
modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrato (atteso che l’imputato è stato sottoposto a controllo in stato di evidente alterazione derivante
da assunzione di sostanza stupefacente).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore