Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, una via riservata a contestare specifiche violazioni di legge. Tuttavia, quando l’impugnazione non rispetta i rigidi criteri previsti dal codice, il risultato può essere un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle implicazioni di tale esito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il 22 ottobre 2024. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere un annullamento della pronuncia. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per il 25 giugno 2025.
La Decisione della Corte Suprema
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in via preliminare, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non significa che i motivi del ricorrente fossero infondati nel merito, ma che l’atto di impugnazione stesso era viziato da difetti procedurali o sostanziali tali da impedirne l’esame.
Le conseguenze economiche del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Al contrario, essa produce effetti diretti e gravosi per il ricorrente. In applicazione della normativa vigente, la Corte ha condannato l’appellante a due distinti pagamenti:
1. Le spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi sostenuti dallo Stato per la gestione della fase di giudizio in Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: è stata disposta la condanna al versamento della somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna non è una spesa di giustizia, ma una vera e propria sanzione volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio dei motivi specifici che hanno reso l’appello inammissibile, la decisione si fonda su un preciso riferimento normativo, l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La ratio è chiara: responsabilizzare chi decide di adire la Suprema Corte, assicurando che l’accesso a questo grado di giudizio sia ponderato e fondato su solide basi giuridiche. La sanzione pecuniaria serve quindi come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, garantendo che le risorse della giustizia siano concentrate sui casi che meritano un esame approfondito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un diritto da esercitare con cognizione di causa e rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche un onere economico rilevante. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione, evitando così di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la propria posizione processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito dalla Corte perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, rendendo impossibile per il giudice valutarne la fondatezza.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La persona che ha presentato il ricorso è condannata a pagare le spese processuali sostenute dallo Stato e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata a 4.000,00 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
A cosa è destinata la somma versata alla Cassa delle ammende?
È una sanzione destinata a un ente pubblico che finanzia progetti per il miglioramento delle condizioni carcerarie e per il reinserimento sociale dei condannati, oltre a fungere da deterrente contro ricorsi presentati senza adeguati presupposti legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/10/1986
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Ancona, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto;
ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto:
– la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 ottobre 2024, con l’indicazione del termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione;
– il termine per l’impugnazione – che decorreva dalla data del 2 dicembre 2024 ed è
pari a giorni quarantacinque – spirava alla data del 16 gennaio 2025;
– trattandosi di rito cartolare non dovevano nemmeno computarsi gli ulteriori 15
giorni previsti per l’assenza dell’imputato (che avrebbero, altrimenti, spostato il termine di scadenza alla data 31 gennaio 2025);
– il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 febbraio 2025;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità vada dichiarata
de plano, senza formalità di procedura, ai
sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.;
ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.