Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/01/1997
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna
emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624
bis e 625 n.2, cod. pen. commesso in Torino in data 8 giugno 2024
con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell’art.
62 n.4 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di merito hanno escluso l’attenuante, considerando oltre al
valore in sé della cosa sottratta anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa;
considerato che il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione offerta a pag.3 della sentenza a proposito di tutti i danni subiti dalla persona offesa, ove
viene incluso il valore non determinabile o comunque non di speciale tenuità del furto di bancomat e documenti di identità, indipendentemente dalla condotta
successiva alla consumazione del reato;
considerato, pertanto, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
ere estensore GLYPH