Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATINA il 04/05/1942
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 13653/25
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di accertamento della sottrazione dei beni) concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto,
nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che,
contrariamente a quanto dedotto, ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici mentre i rilievi del ricorrente appaiono reiterativi dei motivi di
appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso
prospettazioni alternative enunciate in modo ipotetico;
ritenuto, circa l’onere della prova contraria da parte di chi contesti la legittimazione a proporre la querela da parte di chi abbia indicato la propria qualifica societaria e
conseguente potere di rappresentanza dell’ente, del tutto corretta la valutazione operata dalla Corte di appello, poiché la fonte dei poteri di rappresentanza nelle
società in accomandita discende dalle norme del codice civile, non essendo prevista dall’art. 337, comma 3, c.p.p la necessità di documentarne la titolarità
(Sez. 6, n. 17640 del 13/02/2003 Rv. 224685);
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e
di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
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Il Consigliere estensore nte
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