Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 26/02/1977
avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIUDICE COGNOME di TRAPANI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani, che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di minaccia;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all’insussistenza degli elementi che
integrano la fattispecie penale del delitto di minaccia, lamentando che la frase proferita nei confronti della persona offesa non avesse contezza minacciosa, è
manifestamente infondato, atteso che «l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del
pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è
necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del
male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Ud. (dep. 07/06/2010)
Rv. 247762 – 01). D’altronde, nel caso di specie, le frasi pronunciate dal ricorrente erano idonee a comprimere la libertà personale e morale della persona offesa – come correttamente chiarito dal giudice di merito, che ha contestualizzato la condotta, ricavandone la comprova della natura e dell’idoneità offensiva della frase;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Pr ‘dente