Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAORMINA il 17/10/1965
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia la carenza di motivazio in relazione all’offensività del fatto – è privo di specificità poiché non si confronta con la mot
contenuta nel provvedimento impugnato, la quale ha escluso l’innocuità della falsa dichiarazione della ricorrente sottolineando che essa è stata rilevata non nell’immediatezza del fatto bensì sol
seguito del secondo accompagnamento presso gli uffici di polizia (resosi necessario proprio dall’esigenza di appurare concretamente la reale identità della stessa) – limitandosi a reiterar
doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 87
21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); il che
rende superflua ogni altra considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.