Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/08/1981
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta al medesimo imputato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio,
particolare in relazione all’aumento comminato a titolo di continuazione per il delitto di cui all d.P.R. n. 309 del 1990, descritto al capo 13 della rubrica – è manifestamente infondato e generic
in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientra nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizi
potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954
– 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando la gravità dei e i precedenti penali, anche specifici, dell’imputato ed evidenziandone la pervicacia palesata da
consumazione del reato continuato di cui è stato ritenuto responsabile; ragion per cui il ricorso, contiene assunti patentemente generici, è inidoneo a censurare
o
la ratio decidendi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.