Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DRAGONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso non è consentito in sede di
legittimità, atteso che con esso si profila un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito, sulla base di una diversa
valutazione delle risultanze processuali che hanno fondato l’affermazione di responsabilità per i reati ascritti all’odierno ricorrente;
rilevato che, invero, i giudici di merito hanno indicato i singoli elementi del
compendio probatorio utilizzati per giungere all’affermazione di responsabilità
dell’odierno ricorrente, sottolineando l’irrilevanza delle discrepanze messe in rilievo dalla difesa (in particolare, sul punto, si vedano le pagg. 3 e 4), così che la
sentenza risulta dotata di una motivazione logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.