Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il 13/02/1973
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in
ordine all’art. 640 cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente nell’illecito civile del mero inadempimento contrattuale, non
è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta generico per indeterminatezza e aspecificità perché, a fronte di
una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4 e 5), esso non si connota per i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità
del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non indicando con puntualità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata e
omettendo di assolvere alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.