Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 058NWD1) nato il 07/05/1983
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza i epigrafe con la quale è stata rigettata l’istanza di rescissione del giudicato o di restituzione
termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Latina del 10 febbraio 2023;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che l’impugnazione.non
mette in crisi le puntuali e trancianti considerazioni spese dalla Corte del merito – legate al f che l’imputato, nell’occasione, non venne giudicato in assenza – nel rilevare la mancanza dei
presupposti fondanti le due diverse pretese processuali veicolate con l’istanza rigettata dall difesa del ricorrente, considerazioni peraltro conformi a quanto già rimarcato da questa Corte
nell’esaminare altra decisione resa in esito ad una diversa e pregressa iniziativa analoga promossa nell’interesse del ricorrente (Sentenza di questa stessa Sezione del 12/2/2025 n.
11681, nel corpo della quale veniva anche dato conto della indifferenza al fine delle valutazioni sottese alla sentenza Sezioni Unite di questa Corte n. 13808 del 24 ottobre 2024 – dep. 2025-
con indicazioni di principio non superate dal secondo motivo di ricorso ora prospettato);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.