Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MANGO SUL CALORE il 25/08/1954
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 68)
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 olícem6re
2,02.4
Con sentenza deleTébbraio zU25ila
Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato NOME COGNOME
responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo carenza di motivazione in
merito all’esclusione dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, facendo
specifico riferimento, al di là delle risultanze del certificato penale, alla perpetraz della condotta criminosa in costanza della sottoposizione alla misura cautelare per
analoga fattispecie criminosa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consi