Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dai difensori di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibil
perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime
di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
i
giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di recidiva, avendo riscontrato il cospicuo curriculum
criminale del COGNOME per condanne relative al traffico di stupefacenti e altro, in rapporto continuità con il fatto per cui si procede, indicativi di maggiore pericolosità del medesimo
allo stesso modo, per la COGNOME è stato valorizzato l’unico precedente specifico quale elemento idoneo ad accrescere l’offensività del fatto in oggetto e la pervicacia criminale dell
medesima. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., secondo un ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025
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