Ricorso Inammissibile: Analisi di una Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito e condannando i ricorrenti al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una significativa sanzione pecuniaria. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di fondare un’impugnazione su motivi solidi e giuridicamente pertinenti, evidenziando i limiti del sindacato di legittimità della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. I ricorrenti contestavano la decisione di secondo grado, sperando di ottenere una riforma della stessa dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito dell’impugnazione si è rivelato sfavorevole, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non possiede i requisiti necessari per essere esaminata. La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su una valutazione della sentenza impugnata, ritenendola correttamente motivata e immune da vizi logico-giuridici. I giudici di legittimità hanno osservato che il trattamento sanzionatorio era stato adeguatamente ponderato dalla Corte d’Appello. In particolare, sono stati evidenziati due punti chiave:
1. Esclusione delle Attenuanti Generiche: I giudici di merito avevano motivatamente negato la concessione delle attenuanti generiche. La ragione risiedeva nell’assenza di elementi positivamente valutabili a favore degli imputati. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e logica, rientrando nella valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente argomentata.
2. Determinazione della Pena: La quantificazione della pena era avvenuta in applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che impone al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La Corte ha definito la valutazione dei giudici d’appello come una ‘ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede’, ribadendo che il suo ruolo non è quello di ricalcolare la pena, ma di verificare la correttezza del percorso logico-giuridico seguito per determinarla.
Le Conclusioni e le Conseguenze Economiche
La conclusione del provvedimento è netta e applica rigorosamente la normativa processuale. L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., una duplice condanna economica per i ricorrenti. In primo luogo, essi sono tenuti a sostenere le spese del procedimento di Cassazione. In secondo luogo, e in assenza di ragioni di esonero, sono condannati al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente.
Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Un’impugnazione priva di fondati motivi giuridici non solo non ha speranze di accoglimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non sussistano specifiche ragioni di esonero.
Perché la Corte ha confermato l’esclusione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse correttamente motivata dall’assenza di elementi positivamente valutabili. Poiché la valutazione su questo punto è discrezionale e ben argomentata, non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena. Il suo compito è verificare che la determinazione sia avvenuta secondo i criteri di legge (art. 133 c.p.) e che la motivazione sia logica e non contraddittoria. Una valutazione ponderata e ben motivata è considerata insindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GENOVA il 28/12/1975 NOME nato a SIRACUSA il 10/02/1981
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti dai difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibil
perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime
di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
i
giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di recidiva, avendo riscontrato il cospicuo curriculum
criminale del Briante per condanne relative al traffico di stupefacenti e altro, in rapporto continuità con il fatto per cui si procede, indicativi di maggiore pericolosità del medesimo
allo stesso modo, per la Riani è stato valorizzato l’unico precedente specifico quale elemento idoneo ad accrescere l’offensività del fatto in oggetto e la pervicacia criminale dell
medesima. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, i giudicanti hanno motivatamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e hanno determinato la pena in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., secondo un ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025
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