Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 02MNAN8) nato il 09/12/1980
avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 19)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissib
indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consent vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti
specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agev che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formal
consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione de
finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell’invocata ipotesi attenuata del contestazione.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunci «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia s nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
liere estensore Il Co
Il Pridnte