Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVERSA il 20/02/1987
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Considerato che i primi due motivi proposti da NOME COGNOME relativi –
rispettivamente – alla mancata integrazione dell’elemento soggettivo del reato e all’inosservanza della disciplina del concorso formale di cui agli artt. art. 81,
comma 1 e 337 cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali
punti (cfr. pagg. 7 della sentenza impugnata; 6 della sentenza di primo grado);
Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo, relativi – rispettivamente –
all’esclusione della recidiva contestata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono
inammissibili, in quanto la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pagg. 8 della sentenza impugnata; pag. 7 della sentenza di primo
grado) e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di deduzioni di merito, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.