Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/12/1998
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della
recidiva, oltre a non essere consentito poiché reiterativo di doglianze già
adeguatamente vagliate disattese dal giudice di appello, è manifestamente
infondato;
considerato
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano,
in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnata) dei principi della
giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può
fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi
risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cu
procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa
condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che
abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato
“sub
iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale