Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’OMERO il 31/08/1996
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico di ricorso, che contesta l’inosservanza della legge
penale in relazione all’art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura
delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente
valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi
costitutivi del reato correttamente contestato, in luogo della mera sanzione amministrativa invocata dalla difesa ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 35 del
2005);
osservato, in aggiunta che ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella
formulazione del motivo per la prima volta in questa sede, con conseguente violazione della catena devolutiva, in spregio al dettato dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il onsigt ere Estensore