Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FIRENZE il 29/02/1976
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9729/25 Gallori
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co
cui veniva condannato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimaz processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto personalmen
dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie
motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore isc nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensiv
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «se formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-
bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla
legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025