Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/02/1986
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’inversione
dell’onere della prova per aver la Corte d’Appello posto a carico dell’imputato l’onere di giustificare la provenienza lecita del bene oggetto di ricettazione e la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo cui risponde del delitto di
ricettazione colui che, trovato nella disponibilità di una refurtiva di qualsivoglia natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del
possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120);
che la Corte d’Appello ha negato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche in ragione della modalità della condotta, del valore del bene oggetto di ricettazione e dei plurimi precedenti gravanti sull’imputato, anche specifici, attestanti la sua capacità a delinquere (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.