Ricorso Inammissibile: le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso inammissibile non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, comporta precise responsabilità economiche a carico di chi lo propone. La decisione in esame chiarisce che, oltre alla sconfitta processuale, il ricorrente deve farsi carico delle spese del procedimento e del versamento di una somma, anche cospicua, alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Un soggetto, ritenendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. I dettagli specifici del merito della causa non sono oggetto dell’ordinanza, la quale si concentra esclusivamente sugli aspetti procedurali e sulla validità stessa del ricorso presentato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. I Giudici Supremi non sono entrati nel merito della questione, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di esaminare le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. La declaratoria di inammissibilità rappresenta una chiusura netta del procedimento, segnalando che l’atto introduttivo mancava dei requisiti minimi, formali o sostanziali, previsti dalla legge per poter essere validamente giudicato.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due distinti oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha inoltre disposto il pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo importo, fissato in via equitativa, ha una funzione sanzionatoria e mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base di una tale decisione risiedono nella funzione stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo chiamato a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Pertanto, un ricorso deve essere formulato nel rispetto di rigidi canoni formali e sostanziali. Quando questi requisiti mancano, il ricorso è considerato inammissibile. La condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende è una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale, volta a responsabilizzare la parte che avvia un’impugnazione, garantendo che l’accesso alla giustizia suprema non si trasformi in un abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un chiaro insegnamento sulle implicazioni pratiche di un’impugnazione. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un esborso economico significativo. Questo principio rafforza la necessità, per chi intende ricorrere in Cassazione, di affidarsi a una consulenza legale esperta, in grado di valutare scrupolosamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilità. In definitiva, la decisione della Suprema Corte tutela l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando le iniziative processuali avventate e prive di fondamento giuridico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali del procedimento.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni economiche?
Sì, la legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dal giudice.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria nel caso specifico?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, in aggiunta al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 15/06/1975
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40574/24 Martino
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 maggio 2024, quindi oltre termine di 45 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata
sentenza pronunciata il 9 gennaio 2024, con indicazione del termine per il deposito in giorni 30
ed effettivamente depositata il 16 gennaio 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l’impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 24 marzo 2024 ed era dunque decorso
al momento del deposito del presente ricorso.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata
l’inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che “la part abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025