Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è un esito privo di conseguenze. Come dimostra una recente ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitiva conferma della decisione impugnata, ma anche significative sanzioni pecuniarie a carico di chi ha presentato l’appello. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche di un’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando il caso all’ultimo livello di giudizio. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso rispettasse tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per poter procedere a un esame nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, cristallizzando di fatto la sentenza della Corte d’Appello di Milano e rendendola definitiva.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia sintetica e non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla decisione, la declaratoria di inammissibilità deriva tipicamente da vizi procedurali. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine, basato su motivi non consentiti dalla legge per il giudizio di Cassazione (come una rivalutazione dei fatti), o privo di elementi essenziali.
La conseguenza diretta e inevitabile di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: Il ricorrente è tenuto a sostenere tutti i costi relativi al procedimento di Cassazione che ha inutilmente attivato.
2. Una sanzione pecuniaria: La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti di legge, poiché un esito negativo non si limita a confermare la sentenza precedente, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a responsabilizzare le parti e a garantire che il più alto grado di giudizio sia impegnato solo per questioni di legittimità meritevoli di approfondimento, tutelando così l’efficienza della giustizia.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. L’appello viene respinto senza essere discusso nel contenuto.
Chi deve pagare i costi in caso di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente, ovvero la persona che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile, è condannato a pagare tutte le spese del procedimento.
Ci sono altre sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali?
Sì, la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/04/1993
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza
in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell’imputato per i reati ascrittigli;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione
della responsabilità per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesion personali nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura
prevalente, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi
di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025