Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non rispetta i criteri previsti dalla legge, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a una declaratoria che ha importanti ripercussioni, anche economiche, per il proponente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Un imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestandone la legittimità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema, riunitasi in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso proposto. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato dal ricorrente. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione significa che la Corte non ha valutato se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, accertando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti necessari per poter essere giudicato nel merito. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente conciso, la declaratoria di inammissibilità si fonda su ragioni procedurali ben precise. Generalmente, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati, si limitano a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando cercano di ottenere un riesame dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, disponendo di conseguenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, ha inflitto una sanzione pecuniaria significativa.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La conclusione più rilevante di questa ordinanza riguarda le conseguenze economiche per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non è un evento neutro. La legge prevede che la parte che ha adito la Corte con un ricorso inammissibile debba farsi carico delle spese processuali.
In aggiunta, come stabilito nel dispositivo, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate; dall’altro, finanziare l’ente destinato a progetti di recupero e miglioramento del sistema penitenziario. La decisione, pertanto, serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto da esercitare con serietà e cognizione di causa, per non incorrere in sanzioni che aggravano la posizione del condannato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In base al provvedimento analizzato, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/03/1973
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa qualifica la condotta del
ricorrente come resistenza passiva e chiede l’applicazione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen.;
considerato che tale motivo, in entrambi i suoi punti, è meramente reiterativo
di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di appello e che, in ogni caso, risulta manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata ha
correttamente qualificato la condotta del ricorrente come resistenza attiva (cfr. p.
4, che descrive gli spintonamenti) e ritenuto inapplicabile la scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. per essere stati gli atti d’ufficio, compiuti dagli operanti
pienamente legittimi nei presupposti e proporzionati nelle modalità esecutive, escludendone così anche l’eventuale configurazione in forma putativa (cfr. p. 5 della sentenza);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025