Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 01/01/1981
avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
a t o avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge
n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o de
misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per
erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, ma che nel caso di specie non ricorre un caso di imputazione ‘eccentrica’ e neppure alcuna delle ipotesi previste dall’art 129 del
codice di rito (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 – 02);
Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.