Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche della decisione
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. In caso contrario, il rischio è che il gravame venga dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Un’ordinanza della Suprema Corte illustra chiaramente questo principio, condannando un ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il collegio della Settima Sezione Penale è stato quindi chiamato a valutare preliminarmente la sussistenza dei presupposti per poter esaminare il caso nel merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, di natura prettamente processuale, ha impedito ai giudici di entrare nel vivo della questione e di valutare le ragioni del ricorrente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come diretta conseguenza, l’applicazione di due sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, si concentra sul dispositivo, ovvero sulla decisione finale e sulle sue conseguenze, senza esporre nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in via generale, un ricorso può essere dichiarato tale per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione della Corte, quindi, non valuta se il ricorrente avesse torto o ragione, ma si limita a constatare che l’atto di impugnazione non era idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
La condanna alla Cassa delle ammende non ha una funzione risarcitoria, ma sanzionatoria. Essa mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario, in particolare la Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso al giudizio di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero tecnicismo, ma una sanzione che comporta un onere economico rilevante per chi tenta di percorrere questa strada senza averne i presupposti. Questa decisione serve da monito, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente le probabilità di successo e la corretta formulazione dei motivi di ricorso, al fine di evitare non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, le spese processuali sono a carico del ricorrente che ha proposto l’impugnazione.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/03/2000
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della contestata recid del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragio
diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motiv sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si ve
in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esaurie
disamina dei dati probatori;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Cqnsigliere Estensore