Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALTAMURA il 05/02/2002
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4,
d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e di 6.00
euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motiva relativamente alla qualificazione giuridica della condotta per l’esclusione della fattispeci
lieve entità (primo e secondo motivo);
Considerato che il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché
strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliat
disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilett
fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spieg
analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando sia il dato quantitativo
della sostanza rinvenuta in possesso dell’odierno ricorrente pari a grammi 68,5 di hashish, co possibilità di ricavarne complessivamente 392 dosi medie singole, sia la disponibilità, da parte
medesimo, di un bilancino dì precisione, di nastro isolante e di un quaderno contenente appunti relat a sostanze, anche diverse dall’hashish, a quantità, a nomi di clienti, nonché a somme di denaro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.