Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 23/10/1996
avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESE
att42g2W4:93~;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai se dell’art. 610, comma
5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2
– bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minist e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’il
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente non pone a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per l quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della
pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volon dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifica
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivib a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese de procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025