Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il 25/10/1954
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di app
Trieste che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto
625, comma 1, n. 2), cod. proc. pen.);
considerato che l’unico motivo di impugnazione – che ha denunciato la violazione degl
336 e 337 3 cod. proc. pen., in ragione della mancata legittimazione di NOME COGNOME a querela (non constando il conferimento di tale potere da parte della Comunità di San Ge
né la sua qualità di custode del parco di San Gervasio, di proprietà della Comunità) – specificità, dato che contiene una prospettazione, priva di compiute indicazioni a sos
proprio asserto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) che ne cons la verifica – che richiede pure un apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08
COGNOME, Rv. 265343 – 01) – da parte di questa Corte, anche in relazione a quanto affer
Giudice di appello che ha attribuito in maniera conforme al diritto al querelante una qualificata con il bene (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME Rv. 255975 – 0
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’imp (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, F 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che ap equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.