Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/07/1989
avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bologna ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e
tC
ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’589bis, commi 1 e 2, cod.pen..
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma
5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi
dell’art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che
l’art. 448, comma
2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
La PreideSìte
Così deciso il 20 maggio 2025