Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche per chi impugna
Presentare un ricorso inammissibile in Corte di Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Oltre alla delusione per non vedere esaminata nel merito la propria questione, si va incontro a precise sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questo principio, condannando un ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una consistente somma a titolo di sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per capire la logica e le implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha scelto di adire la massima istanza giurisdizionale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere una revisione del giudizio si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: l’inammissibilità del ricorso stesso.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 14 luglio 2025, ha messo un punto fermo alla vicenda. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è entrata nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali per poter essere esaminato. La conseguenza diretta di tale decisione è stata duplice e pesante dal punto di vista economico per l’autore del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’inammissibilità era riconducibile a una ‘colpa del ricorrente’. Questo passaggio è cruciale. Secondo un principio consolidato, affermato anche dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 186 del 2000, quando l’impugnazione è viziata per una negligenza o un errore imputabile a chi la propone (ad esempio, perché manifestamente infondata o presentata al di fuori dei casi consentiti dalla legge), scatta una sanzione.
La condanna al pagamento delle spese processuali è la conseguenza standard della soccombenza. Tuttavia, in caso di inammissibilità colpevole, a questa si aggiunge una sanzione pecuniaria a favore della ‘cassa delle ammende’. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruo determinare questa somma in 3.000,00 euro. La logica di questa misura è dissuasiva: scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della giustizia, in particolare della Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un semplice tentativo fallito, ma un atto che, se viziato da colpa, comporta conseguenze economiche tangibili. La condanna al pagamento di una somma aggiuntiva alla cassa delle ammende serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, sanzionando l’abuso dello strumento processuale. Pertanto, prima di impugnare una sentenza, è fondamentale una valutazione attenta e professionale dei motivi, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative, onerose, sanzioni.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base alla decisione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
L’ordinanza ha quantificato la somma in 3.000,00 euro, ritenendola una cifra congrua in relazione al caso.
Per quale motivo viene imposta una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La sanzione viene imposta perché l’inammissibilità è stata ritenuta attribuibile a ‘colpa del ricorrente’. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, questa misura ha lo scopo di scoraggiare ricorsi infondati o presentati in modo negligente, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 01/09/1978
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che
l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità
(Sez.
4, n.
34270
del
03/07/2007, Rv. 236945,
COGNOME;
Sez. U, n.
8825
del
27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). In particolare, il motivo riguarda l’applicazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen, e non la questione ci
sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria per la configurabilità dell’illecito penale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Co Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consiglie e estensore