Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 11/06/1977
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 13775/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità
rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla
sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza
autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo
stato custodiale;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del
fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà
dell’allontanamento e dalla violazione dei permessi, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono
suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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