Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 25/01/1996
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione e furto
abitazione;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo
della necessaria specificità, oltre che versato in fatto, dato che la Corte di merito ha indicat elementi relativi al fatto dell’imputato (pure richiamando la sentenza di primo grado) e al
violazioni delle prescrizioni a lui imposte poste a fondamento del rigetto del gravame (cfr. Se
2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME Rv. 271269 – 01); e il ricorso ha inteso confutare tale iter
p r i tramite di richiami generici a princìpi giurisprudenziali, senza correlarli effettivamente al caso di specie, e nel r
ha addotto in maniera parimenti assertiva elementi che avrebbe dovuto condurre a un diverso apprezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.