Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 26/05/1967
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e declinato in fatto poiché rappresentativa
degli eventi in maniera eccentrica rispetto alla corretta e logica descrizione dei fatti effett dalla Corte di appello che ha evidenziato la grave condotta posta in essere dal COGNOME tesa
ad appiccare il fuoco al materasso e minacciare tutti gli appartenenti delle polizia penitenziari intervenuti;
rilevato che generico risulta il secondo motivo che si limita ad invocare l’applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., le attenuanti generiche e quelle di all’art. 62, comma primo, n. 4 e 6, cod. pen. e l’esclusione della recidiva contesta, senza invero
articolare reali censure o indicare le ragioni di fatto (se non attraverso una edulcorata m confutata rappresentazione della condotta) e di diritto che deporrebbero per l’infondatezza di
quanto correttamente argomentato dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.