Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il 12/01/1986
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione del continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per
• la carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati ogg del provvedimento del giudice dell’esecuzione reso in data 3 luglio 2024 e i reati d
associazione a delinquere, furti e ricettazioni, giudicati con sentenza della Corte di appello
Torino emessa in data 28 ottobre 2021;
considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostativi a una matri deliberativa unitaria l’eterogeneità dei delitti, la non breve distanza temporale fra di essi
diversità della dimensione ambientale e personale in cui i fatti contestati sono stati posti essere;
esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la
medesimezza del nesso finalistico sotteso a tutti i reati;
ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo,
con l’iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell’esecuzione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025