Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 22/03/1974
avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché
la proposta censura relativa alla dosimetria della pena esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017,
entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Deve osservarsi che la richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla
colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l’ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l’imputato possa dolersi dell’entità della pena
applicatagli ex
art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell’accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 arzo 2025