Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese e all’Ammenda
Un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 26 maggio 2025 offre uno spunto cruciale per comprendere le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici supremi non solo hanno respinto l’impugnazione di un imputato, ma lo hanno anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una significativa ammenda. Questo caso evidenzia l’importanza di una corretta impostazione processuale e la serietà con cui vengono valutati i presupposti di ammissibilità in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Sassari il 16 ottobre 2024. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha portato il caso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il collegio giudicante, presieduto dal Presidente Giorgio Fidelbo e con la relazione del Consigliere Emilia Anna Giordano, ha esaminato il ricorso durante l’udienza del 26 maggio 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è basata su un vizio preliminare che ha reso l’impugnazione non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente, come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al pagamento di un’ammenda: La Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Queste sanzioni non sono solo punitive, ma servono anche a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, pretestuosi o privi dei requisiti di legge, che rischiano di appesantire inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, è possibile dedurre che il ricorso fosse affetto da vizi procedurali o da una manifesta infondatezza dei motivi. In ambito penale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito), la mancanza di specificità delle censure o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione. La decisione della Corte sottolinea la rigidità dei requisiti formali necessari per accedere al giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo si traduce in una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per chi lo propone. La condanna al pagamento delle spese e dell’ammenda alla Cassa delle ammende serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori, incentivando un uso più consapevole e ponderato dello strumento dell’impugnazione. Questo caso ribadisce che la forma, nel diritto processuale, è sostanza, e la sua violazione preclude ogni possibilità di esame nel merito della controversia.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni del ricorrente sono fondate, perché l’atto di impugnazione presenta vizi procedurali o motivi non consentiti dalla legge che ne impediscono la valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito. La dichiarazione di inammissibilità ha chiuso il procedimento senza alcuna valutazione sulle ragioni di fondo presentate dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALGHERO il 20/07/1981
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. pen. è inammissibile perché, dietro l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e
sussistenza dell’elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione
da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione sulla scorta dell’esame delle dichiarazioni dagli agenti che avevano effettuato il
contro
llo, senza rinvenire l’imputato nell’abitazione, anche all’esito di ricerche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025