Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 05LKBYY) nato il 05/01/1995
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 settembre
2024, che ha confermato la decisione del Tribunale di La Spezia del 16 novembre 2021, con cui
NOME COGNOME era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in La Spezia il 12 maggio 2019.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizi colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’esauriente ricostruzione opera giudici di merito, i quali, ai fini della prova della destinazione allo spaccio della droga
valorizzato, in maniera non illogica, la qualità (cocaina allo stato solido cristallino) e la di stupefacente rinvenuto, oltre che le condizioni personali dell’imputato, soggetto senza fi
dimora, trovato in possesso della somma di 1.110 euro, rimasta priva di adeguata giustificazione.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti
sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.