Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 03/12/1966
avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
!dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari che ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 71 e 72 DPR.380/20
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Dalla consultazione dell’Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l’avvoc
COGNOME NOME, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrive l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisd
superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell
613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia s convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 4849
del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855
cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderogabilità
requisiti formali all’uopo previsti).
E’ pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’avv. COGNOME con data 11/02/2025.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedim . ento nonché quello del versamento della ‘somma, in favore delta Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente