Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 21/06/1978
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza territori
dell’autorità giudiziaria di Monza a favore di quella di Brescia, è manifestamente infonda perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez.
Ordinanza n.18305 del 23/01/2019, PMT c/ NOME COGNOME, Rv. 275916);
considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio
nel motivo di ricorso proposto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta l’utilizzo del criterio di inferenz
fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per tutti gli indebiti utilizzi carburante contestati nell’imputazione per il reato di cui all’art. 493-ter c.p. è inammis
perché reiterativo dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice del mer
(si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dell
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara
argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.