Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15627 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/05/1970
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 3) e 5);
Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in relazione rispettivamente alla responsabilità dell’imputato e alla
valutazione delle prove testimoniali offerte da curator e liquidatore, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in
punto di fatto;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla riconducibilità della condotta alla fattispecie di bancarotta semplice, è inedito;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena anche in relazione
all’aumento applicato per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, in quanto: il giudice di merito
fornisce adeguata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. punto 4.2., pagg. 4 e 5); l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata né contestata né riconosciuta, è stata invece applicata la c.d. continuazione fallimentare che è un istituto a favore del reo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025