Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il 02/08/1976
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione de
legge penale per non aver i giudici di appello ritenuto configurabile il c apparente tra le due fattispecie di reato ascritte all’odierno ricorrente (qu
agli artt. 624-625, comma primo, n.7, cod. pen. e quella di cui all’art. 493- pen.) è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutic
palese contrasto con i consolidati principi affermati nella giurisprud legittimità e nel caso di specie correttamente applicati dal giudice di meri
pag. 2 della impugnata sentenza), secondo cui il delitto di cui all’art. 493
pen. si differenzia dal reato di furto «per l’oggettività giuridica, con
nell’interesse pubblicistico della sicurezza e speditezza dei traffici condotta, che si sviluppa quando l’agente ha già acquisito il possesso dell
di credito e non presuppone necessariamente la sua illecita sottrazione» (cfr
2, n. 4160 del 16/11/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 274898-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.