Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 11/10/1994
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore, Avv.
NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura in merito all’elemento psicologico del reato di cui all’art.
pen. e alla configurabilità della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, qu
primo motivo, pagina 5 in cui, sulla base della ricostruzione dei fatti, non contestata ricorrente, e delle risultanze della perizia sulla sua imputabilità, si afferma chiaramente
l’imputato, una volta compreso che i militari avevano richiesto l’intervento di un’ambulanz affinché si verificassero le sue condizioni di salute, si era volontariamente opposto all’
dell’ufficio, esercitando violenza e minaccia; quanto al secondo motivo, si veda, invece, pagin
6 in cui la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha e l’arbitrarietà dell’atto compiuto dagli operanti i quali, rinvenendo l’imputato riverso a te
sono limitati a chiamare un’ambulanza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025