Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/02/1996
avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
– Presidente –
– Relatore –
Ord. n. sez. 19735/2024
CC – 14/11/2024
R.G.N. 25883/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/02/1996
avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
1.
2.
3.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16.11.2023 il Giudice di Pace di Palmi ha affermato la penale responsabilità di NOMECOGNOME di nazionalità Moldava
per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n.286 del 1998.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo violazione di legge e vizio d
motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motiv manifestamente infondati.
Ed invero, le pretese violazioni di legge, sui punti oggetto del ricorso, son tutto insussistenti atteso che : a) la tardiva ammissione al gratuito patro
pacificamente, non è motivo di nullità della sentenza; b) la impugnazione è st ritualmente proposta nel termine di trenta giorni dall’avviso di deposito d sentenza, il che rende del tutto astratta la doglianza; c) vi è congrua motiva sul diniego della particolare tenuità del fatto; d) il termine di prescrizione, anni cinque, non era decorso al momento della decisione di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
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