Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1996
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con GLYPH
nipugnatil Tribunale di Spoleto il 24/10/2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Spoleto il 12 ottobre
2023 in quanto all’impugnazione, considerato che il primo grado si era celebrato in assenza dell’imputato, non era allegato lo specifico mandato a impugnare rilasciato
dopo la pronuncia della sentenza e, soprattutto, perché la sentenza non era appellabile in quanto l’imputato era stato condannato alla sola pena pecuniaria e non
era costituita parte civile;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge rilevando che la
sentenza di appello è stata pronunciata con trattazione orale senza che il difensore l’avesse richiesta;
Rilevato che la doglianza oggetto dell’unico motivo di ricorso è
manifestamente infondata in quanto la celebrazione del processo con trattazione orale anche in assenza di espressa richiesta in tal senso non è integrata alcuna ipotesi
di nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 5, n. 33065 del 05/06/2024, S., Rv.
286935 – 01);
Rilevato altresì che il ricorrente non ha peraltro evidenziato quale sarebbe il
pregiudizio a lui derivato dalla trattazione orale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas del GLYPH mende.
Così deciso il 17/4/2025