Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo tipo di decisione, sebbene di natura procedurale, ha implicazioni pratiche molto significative per il ricorrente, che non solo vede la sua istanza respinta senza un esame nel merito, ma subisce anche sanzioni economiche. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 26 settembre 2024. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento o una riforma della decisione di secondo grado. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale ha fissato l’udienza per la discussione il 5 maggio 2025.
La Decisione della Corte di Cassazione
All’esito dell’udienza, dopo aver sentito la relazione del Consigliere relatore e aver dato avviso alle parti, la Corte Suprema ha emesso la sua decisione. Con una concisa ordinanza, i giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso proposto semplicemente “inammissibile”. Questa statuizione impedisce ogni ulteriore esame delle censure sollevate dal ricorrente contro la sentenza della Corte d’Appello, rendendo di fatto definitiva la decisione impugnata.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, il provvedimento della Corte comporta due precise sanzioni economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi relativi al giudizio di Cassazione.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 da versare a favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti tecnici richiesti dalla legge, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in via generale, un’impugnazione può essere dichiarata tale per diverse ragioni procedurali, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (che può vertere solo su questioni di diritto e non di fatto), o la carenza di altri requisiti formali essenziali. La decisione si limita a sancire l’esito finale, confermando la consolidata prassi della Suprema Corte di sanzionare le impugnazioni che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rigoroso rispetto di precise regole formali e sostanziali. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il proponente, ma lo espone a conseguenze economiche rilevanti. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata per valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’Appello di Palermo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19986 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 02/02/1959
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
174/RG. 4565
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quan
reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sent impugnata che a pag. 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria e non irrilevante
sottrazione temporale ai controlli dell’imputato e a pag. 4 gli elementi ritenuti incompatibil i presupposti della causa di non punibilità di cui all’ art. 131-bis cod. pen. in base a
valutazione complessiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025