Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un caso pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi requisiti non vengono soddisfatti, si incorre nella cosiddetta inammissibilità del ricorso, una decisione che preclude l’esame nel merito della questione e comporta conseguenze economiche significative per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
Il caso in esame: un ricorso respinto in partenza
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte. Tuttavia, il suo percorso giudiziario si è interrotto bruscamente.
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento senza neppure entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
Il cuore del provvedimento è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici di legittimità hanno riscontrato un vizio preliminare, un difetto tale da impedire l’analisi dei motivi di impugnazione. Le ragioni specifiche non sono esplicitate nel breve testo dell’ordinanza, ma la natura di tale decisione implica che il ricorso non rispettava i canoni previsti dalla legge per l’accesso al giudizio di Cassazione.
Le conseguenze di questa declaratoria sono state immediate e gravose per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base di questa decisione sono intrinseche alla natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’accesso a tale giudizio è quindi filtrato da requisiti di ammissibilità molto stringenti.
La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede in un principio di responsabilità processuale. L’ordinamento intende scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, pretestuosi o tecnicamente errati, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La sanzione a favore della Cassa delle ammende ha una finalità punitiva e deterrente, volta a responsabilizzare le parti e i loro difensori nell’esercizio del diritto di impugnazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione non è un atto da prendere alla leggera. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche una condanna economica che può essere rilevante. Questo caso serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, assicurandosi che il ricorso sia fondato su motivi validi e formulato nel pieno rispetto delle norme procedurali.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria applicata in questo caso?
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che impedisce alla Corte di esaminare nel merito i motivi del ricorso. Il giudizio si ferma alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19765 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/03/1986
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3532/25 ADZOVIC
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione d
Ritenuto legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanz
attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudi merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 4 de
sentenze di primo e secondo grado);
pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, co
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/05/2025